Una delle novità più evidenziate a proposito dell’Esame di Stato per le scuole secondarie di secondo grado riguarda le modalità di svolgimento del colloquio. In senso stretto, la novità, rispetto al quadro normativo, è da circoscrivere alla modalità con la quale la Commissione propone al candidato una parte del colloquio, come vedremo. Ma partiamo dai testi.
La sezione del Decreto ministeriale del 18 gennaio che riguarda il colloquio è costituita dall’articolo 2, in particolare dai commi 1-5. Riporto tutto il testo di seguito, evidenziando in grassetto le parti sulle quali torneremo.
1.Il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all’articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.
5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.
I riferimenti normativi
Vediamo di seguito quali siano i riferimenti normativi sui quali è impostata la modalità di proposizione degli argomenti da parte della Commissione, cioè l’elemento che è stato percepito come la maggiore novità.
La struttura dell’orale è fondata, come il Decreto afferma, sull’articolo 17, comma 9, del D.Lgs. 62/2017. Andiamolo a leggere:
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
Come si vede, per quello che riguarda la proposta di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi c’è un ulteriore rimando, al comma 30 della legge 107/2015. Andiamo a leggere:
Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente.
In realtà, però, c’è un altro rimando. Basti prendere l’Ordinanza Ministeriale che, annualmente, regola lo svolgimento degli esami. Leggiamo l’ultima, la 350 del 2018:
Art. 21 Colloquio
1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente. 32 2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. È d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Come si vede, si richiama l’articolo 3, comma 4 della legge 1/2007, che recita così:
Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.
Riassumendo
Sul fondamento della legge 1/2007, le Ordinanze Ministeriali che si sono annualmente ripetute hanno indicato, per il colloquio, la possibilità d’introdurre argomenti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di un’altra questione, perché il candidato ne individui e approfondisca le componenti culturali. Il D.Lgs 62/2017, interpretando l’indicazione della legge 107/2015, attribuisce alla Commissione d’esame il compito di proporre al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi. Il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2019 recepisce alla lettera l’indicazione del D.Lgs 62/2017.
Come si articola il colloquio?
Il Colloquio avrà quindi questa articolazione:
a. l’argomento proposto dalla Commissione, sotto forma dei materiali, precedentemente selezionati dalla Commissione stessa in un’apposita riunione, coerenti con il “documento del 15 maggio”. Il candidato sorteggia i materiali;
b. l’esposizione, mediante relazione e/o materiale multimediale, dell’esperienza nell’ambito di quella che si chiamava “alternanza scuola lavoro” e che ora diventa “percorsi per le esperienze trasversali e l’orientamento”;
c. i progetti ed i percorsi, indicati nel “documento del 15 maggio”, su “Cittadinanza e Costituzione”.