Il colloquio dell’esame “di maturità”

Una delle novità più evidenziate a proposito dell’Esame di Stato per le scuole secondarie di secondo grado riguarda le modalità di svolgimento del colloquio. In senso stretto, la novità, rispetto al quadro normativo, è da circoscrivere alla modalità con la quale la Commissione propone al candidato una parte del colloquio, come vedremo. Ma partiamo dai testi.

La sezione del Decreto ministeriale  del 18 gennaio che riguarda il colloquio è costituita dall’articolo 2, in particolare dai commi 1-5. Riporto tutto il testo di seguito, evidenziando in grassetto le parti sulle quali torneremo.

1.Il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi seguenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la commissione tiene conto anche delle eventuali esperienze di cui sopra o ad esse assimilabili che il candidato può presentare attraverso una breve relazione e/o un elaborato multimediale. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto all’articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.
2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.
5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati.

I riferimenti normativi

Vediamo di seguito quali siano i riferimenti normativi sui quali è impostata la modalità di proposizione degli argomenti da parte della Commissione, cioè l’elemento che è stato percepito come la maggiore novità.

La struttura dell’orale è fondata, come il Decreto afferma, sull’articolo 17, comma 9, del D.Lgs. 62/2017. Andiamolo a leggere:

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo. 10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

Come si vede, per quello che riguarda la proposta di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi c’è un ulteriore rimando, al comma 30 della legge 107/2015. Andiamo a leggere:

Nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente. 

In realtà, però, c’è un altro rimando. Basti prendere l’Ordinanza Ministeriale che, annualmente, regola lo svolgimento degli esami. Leggiamo l’ultima, la 350 del 2018

Art. 21 Colloquio
1. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Esso si svolge su temi di interesse multidisciplinare, attinenti alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, relativi alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. Non possono sostenere il colloquio più candidati contemporaneamente. 32 2. Il colloquio ha inizio con un argomento disciplinare o pluridisciplinare, scelto dal candidato, anche riferito ad attività o esperienze attuate durante l’ultimo anno del corso di studi secondo quanto previsto dal precedente articolo 14, comma 4. Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che, in conformità dell’articolo 1, capoverso articolo 3-comma 4, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare e con riferimento costante e rigoroso al lavoro didattico realizzato nella classe durante l’ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, approfondendole. È d’obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Come si vede, si richiama l’articolo 3, comma 4 della legge 1/2007, che recita così:

Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

Riassumendo

Sul fondamento della legge 1/2007, le Ordinanze Ministeriali che si sono annualmente ripetute hanno indicato, per il colloquio, la possibilità d’introdurre argomenti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di un’altra questione, perché il candidato ne individui e approfondisca le componenti culturali. Il D.Lgs 62/2017, interpretando l’indicazione della legge 107/2015, attribuisce alla Commissione d’esame il compito di proporre al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi. Il Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2019 recepisce alla lettera l’indicazione del D.Lgs 62/2017.

Come si articola il colloquio?

Il Colloquio avrà quindi questa articolazione:

a. l’argomento proposto dalla Commissione, sotto forma dei materiali, precedentemente selezionati dalla Commissione stessa in un’apposita riunione, coerenti con il “documento del 15 maggio”. Il candidato sorteggia i materiali;

b. l’esposizione, mediante relazione e/o materiale multimediale, dell’esperienza nell’ambito di quella che si chiamava “alternanza scuola lavoro” e che ora diventa “percorsi per le esperienze trasversali e l’orientamento”;

c. i progetti ed i percorsi, indicati nel “documento del 15 maggio”, su “Cittadinanza e Costituzione”.

 

Non basta la versione (extended)

[Questa mattina, su edscuola ho pubblicato alcune note sulla nuova prova mista di greco-latino per l’esame di Stato (o, come piace ancora a molti dire, di “maturità”): le riprendo e le approfondisco.]

Con la proclamazione, nella diretta Facebook del Ministro Bussetti, delle materie oggetto della seconda prova scritta, si presenta una nuova occasione mediatica per accorgersi che l’esame di Stato del secondo ciclo è cambiato in alcune parti fondamentali, e per dare evidenza ad alcuni di questi cambiamenti. Il Decreto del Ministro, che ha accompagnato l’annuncio, introduce importanti e nuove modifiche per la conduzione dell’orale; erano già previsti, invece, i cambiamenti nella prima prova scritta, quella d’italiano, e quelli riguardanti la seconda prova scritta.

Vorrei dire, prendendola forse alla lontana, due parole sulla seconda prova scritta per il Liceo classico.

Che la versione di un brano, scelto in piena arbitrarietà e senza alcuna forma di contestualizzazione, fosse il modo migliore per dar conto del percorso di formazione liceale nella conoscenza della lingua greca e latina, la scuola italiana se lo è chiesto da parecchio tempo: una domanda, del resto, connessa con le stesse caratteristiche dei percorsi formativi, segnati da ore e ore di grammatica prescrittiva al biennio iniziale e dal rito della versione per casa al triennio (cui si aggiungevano le ore dedicate ai testi letterari, gli “autori”). Due piccoli esempi personali: mi è capitato due volte che mi siano state richieste prestazioni più articolate della versione, e -non per caso- si è trattato anche delle occasioni più importanti, per varie ragioni e in diverse stagioni. La prima volta è stata – ero studente all’ultimo anno del Liceo – al Certamen Classicum Florentinum, quando, oltre che la traduzione dal greco al latino, svolsi anche un libero commento al testo; la seconda volta, qualche anno più tardi, fu al concorso ordinario, dove pure mi fu chiesta la versione dal greco al latino con commento, e, per latino, una traduzione con commento. In entrambi i casi qualcuno supponeva che ci fosse da andare oltre la traduzione, per vedere cosa effettivamente sapessi dei testi che mi venivano proposti.

Nei miei primi anni d’insegnamento, poi, nell’ambito dell’insieme di sperimentazioni “Brocca” per i Licei classici (argomento, quella stagione di sperimentazioni al Classico, che meriterebbe riflessioni a sé stanti), la seconda prova scritta dell’esame (prima della riforma del 1998/99), molto cautamente peraltro, prevedeva una sezione (aggiuntiva) di commento, oltre alla versione. Non si è andati più in là, però, mentre nel frattempo tante cose sono cambiate. Nella pratica didattica, la necessità di pensare ad un curricolo quinquennale nel percorso sulle lingue classiche è andata insieme con la possibilità di costruire percorsi fondati su presupposti diversi rispetto alle grammatiche prescrittive (anche se in questo senso c’è tantissimo da fare, ed è un tantissimo che consentirebbe di ravvivare i percorsi formativi alla luce dei risultati della ricerca linguistica: su questo mi permetto di rimandare ad una mia esperienza didattica ispirata da un lavoro di Renato Oniga); le Indicazioni nazionali del 2010 hanno poi dato una cornice di riferimento condiviso al ripensamento del percorso quinquennale in latino e greco. In tutto questo, negli ultimi anni si sono moltiplicate le possibilità di lavoro, ma anche quelle di scorciatoia (alzi la mano chi non ha visto passare su Whatsapp o altri social le traduzioni delle “versioni per casa”) legate alle nuove tecnologie.

Ma la versione, lei, è sempre rimasta: più o meno lunga, più o meno di autore noto, più o meno difficile.

Fino ad oggi, almeno: perché a giugno ci sarà la nuova prova, che mediaticamente è definita “mista”, e che potremmo definire “traduzione con contestualizzazione”. A tal riguardo, alcuni primi esempi sono stati forniti dal Ministero a dicembre. Vediamoli.

La prima traccia è di greco-latino: in greco, dunque, il testo da tradurre ed in latino (con traduzione in calce) il testo del secondo. Il teso greco è preso dal trattato, attribuito a Plutarco, Sull’educazione dei figli; quello latino è un passo della Lettera 9 a Lucilio di Seneca.

Il testo greco è preceduto da alcune brevi annotazioni sull’opera e l’autore. Il passo da tradurre è preceduto e seguito dalla traduzione italiana di quelli che sono chiamati “pre-testo” e “post-testo”, che servono alla sua contestualizzazione. Le righe da tradurre sono poco più di 9 e richiedono un certo impegno specialmente in ambito sintattico.

A seguire, è fornito in originale e poi in traduzione italiana il testo di confronto.

Vengono infine i tre quesiti, per i quali si chiede uno sviluppo di 10/12 righe ciascuno (o 30/36, se rifusi in un’unica trattazione): il primo detto di “comprensione/interpretazione” (un confronto sul tema “frasi esemplari” dei due testi); il secondo di “analisi linguistica e/o stilistica” (quesito generico sulle modalità di narrazione, per il quale vengono forniti alcuni spunti di sviluppo); il terzo, di “approfondimento e riflessioni personali” (a partire dal lessico della serenità).

I tre quesiti sono proposti sul modello di tracce di riflessione sui brani degli autori, che accompagnano i libri di testo in adozione nei Licei: rileviamo che essi puntano su aspetti complessivi d’interpretazione, con qualche elemento più puntuale richiesto in ambito lessicale e (volendo) retorico, ma senza particolare approfondimento sulle questioni sintattiche del passo attribuito a Plutarco.

La seconda traccia è di latino-greco, e non ne abbiamo da dir molto, perché si tratta degli stessi testi di cui si è discusso sopra, solo che qui il passo da tradurre è quello di Seneca. Diciamo solo che il testo da tradurre è di 9 righe, è preceduto da alcune informazioni sull’opera (peraltro una delle più note di un autore cui molto tempo è dedicato nell’ultimo anno di corso) ed è seguito dalla traduzione in italiano della sua continuazione. Aggiungiamo che, nel complesso, si tratta di un testo di un certo impegno sintattico.

Riassumendo: questa traccia mista, per svolgere la quale sono assegnate sei ore (e non più quattro) si compone di:

a) sezioni d’inquadramento iniziale e finale del testo;

b) un testo da tradurre, lungo circa la metà delle tradizionali versioni d’esame;

c) un testo dell’altra lingua, in originale e con traduzione;

d) quesiti di comprensione, analisi e interpretazione personale.

E dunque? Si può dire che le varie sezioni di cui si compone la “nuova” prova permettono di disporre di più indicatori di competenze, linguistiche e non solo, valutabili e, soprattutto, valorizzabili, rispetto alla tradizionale versione. I tre quesiti, in particolare, possono consentire anche a chi non abbia reso puntualmente il testo di dare ragione di alcune sue caratteristiche, di contenuto e di stile. Aggiungiamo che la traduzione stessa, attraverso lo sviluppo dei quesiti di riflessione e commento, può diventare oggetto di un pensiero ulteriore da parte dello studente. Abbiamo notato anzi come manchino quesiti specificamente linguistici, che potrebbero risultare utili per aiutare lo studente a focalizzare meglio il suo lavoro sul testo.

Diciamo dunque che la prova, così congegnata, mette meglio in evidenza i fattori che caratterizzano il curricolo sui testi di uno studente di Liceo classico. Rimane, certo, intatta la questione del modo con cui far meglio incontrare i frutti della linguistica contemporanea anche con il percorso liceale sugli studi classici. Ma il passo in avanti è evidente.